Art. 1.

      1. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. I commi 228, 229, 230 e 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.
      3. I commi 381, 382, 383 e 384 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.